LA TUA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITA'

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Sono ormai passati diversi anni dall’entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ed ancora oggi la tematica appare dolente e confusionaria, perché percepita come un insieme di leggi e procedure di difficile applicazione.

La SAP Estintori SRL è felice di fare chiarezza ed è pronta a trasmettere i valori cardini del settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, un aspetto ormai essenziale per ogni società, un obbligo di legge, ma allo stesso tempo una necessità per la salute dei lavoratori.

Il riferimento normativo fondamentale rappresentato dal Testo Unico sulla Sicurezza – Decreto Legislativo 81/08 – in cui sono presenti le norme relative alla tutela del sistema di sicurezza aziendale, alla protezione dei lavoratori da ciascun rischio associato alle mansioni, alle procedure da adottare in caso di emergenza e tanto altro.

Il Decreto riunisce tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a carico del datore dell’attività, allo stesso tempo definisce diritti e doveri per i lavoratori presenti nella realtà aziendale.

Se la tua realtà lavorativa possiede almeno un lavoratore che opera alle dipendenze del datore di Lavoro, allora si, sarai soggetto alle disposizioni individuate nel Testo Unico.

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di produttività, privati e pubblici, e a tutte le categorie di rischio (art. 3 comma 1).

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Come devi comportarti per regolarizzare la tua azienda?

Eseguire una corretta e puntuale
“Valutazione dei Rischi”:

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti all’interno della realtà aziendale e in riferimento al ciclo produttivo, in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, rendendo la tua realtà lavorativa funzionale e sicura.

  • Sopralluogo preventivo finalizzato all’inquadramento aziendale eseguito da personale tecnico qualificato;

  • Redazione Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): valutare tutti i rischi presenti in Azienda al fine di pianificare gli interventi per ridurli o eliminarli.

  • • Redazione aggiornamento DVR: è necessario sottoporre il documento a periodici aggiornamenti, secondo le disposizioni di legge. Il mancato aggiornamento del DVR, oltre a renderlo potenzialmente datato e inutile rispetto alle esigenze dell’azienda, comporta responsabilità anche molto gravi in capo al datore di lavoro.

Nominare e formare diverse figure responsabili, di seguito un elenco delle principali.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Tale figura può essere esterna all’Azienda oppure essere rappresentata dallo stesso Datore di Lavoro, a seguito della specifica formazione, ai sensi

  • RSPP esterno esperto in sicurezza aziendale, in possesso di un titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore) e dell’attestato di frequenza alla specifica formazione sulla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
  • Corso di formazione per RSPP-Datore di Lavoro: Il Datore di Lavoro può assumere in prima persona il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la propria impresa in seguito ad un percorso formativo dedicato, stando all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che ne regolamenta durata e contenuti. I percorsi formativi sono articolati in funzione della classificazione di rischio dell’azienda ed hanno durata differente: 16 ore – rischio Basso, 32 ore – rischio Medio, 48 ore – rischio Alto.

L’Addetto Antincendio

Figura che, previa nomina da parte del datore di lavoro, ha il compito di mettere in pratica le attività di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di emergenza e di salvataggio degli altri lavoratori, in coordinamento con i responsabili di primo soccorso.

Corso di formazione per addetto Antincendio, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e l’Allegato VII del D.M. 10/1998, comprensivo di parte teorica e pratica, in base al rischio di incendio presente nell’ impresa:

➢ 4 ore di formazione per imprese con rischio basso,

8 ore di formazione per imprese con rischio medio,

16 ore di formazione per imprese con rischio alto, a cui si aggiunge un esame da sostenere presso i Vigili del Fuoco.

È previsto un aggiornamento ogni 3 anni rispettivamente di 2, 5 e 8 ore.

L’Addetto Primo Soccorso

Figura incaricata dell’attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso, ai sensi dell’art. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08, previa nomina da parte del datore di lavoro. Per primo soccorso si intendono tutte le manovre orientate a mantenere in vita l’infortunato e a prevenire le complicazioni, senza l’utilizzo di farmaci e/o di strumentazioni

la formazione specifica viene individuata dalla classe di rischio dell’azienda, secondo il seguente schema:

➢ 16 ore di formazione per le aziende classificate nel gruppo “A” (rischio alto)

12 ore di formazione per le aziende classificate nei gruppi “B” e “C” (rischio medio e basso)

È previsto un aggiornamento ogni 3 anni rispettivamente di 6 e 4 ore.

Il Medico Competente o Medico del lavoro

Figura obbligatoria per la sicurezza nei luoghi di lavoro, in base al D.Lgs 81 del 2008. Art. 2, comma 1, lettera h definisce “medico in possesso dei titoli professionali e dei requisiti di cui all’art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.

  • Nomina di Medico Competente con applicazione del protocollo sanitario;
  • Sopralluoghi aziendali e relazione sulle criticità eventualmente riscontrate;
  • Visite mediche preventive di idoneità alla mansione e visite mediche periodiche;
  • Accertamenti sanitari integrativi (audiometria, spirometria, visiotest, etc…);
  • Prelievi e analisi per il rilevamento di abuso di alcol e droghe;
  • Formazione Addetti Primo Soccorso secondo D.M. 388/03 per aziende gruppo A-B-C

Il Rappresentante dei Lavoratori (R.L.S.):

Un lavoratore eletto e designato per rappresentare, all’interno dell’azienda, i lavoratori in merito alle tematiche sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In quanto tale ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08.

a formazione specifica di durata pari a 32 ore viene individuata dalla classe di rischio dell’azienda, secondo il seguente schema:

32 ore di formazione specifica in materia,

4 ore di aggiornamento per soggetti in imprese fino a 15 lavoratori,

8 ore di aggiornamento per soggetti in imprese fino a 50 lavoratori.