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Proroga Decreto 13 settembre 2024
Come da Decreto 13 settembre 2024 (GU Serie Generale n.219 del 18-09-2024) con cui il Ministero dell’Interno, di concerto con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
l’entrata in vigore delle disposizioni previste all’articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021, relative alla qualificazione dei tecnici manutentori è prorogata al 25 settembre 2025 .
Il Decreto 13 settembre 2024 è disponibile al seguente link.
Ci riserviamo successivi approfondimenti.
Nuova normativa collaudo e revisione estintori.
Il nuovo aggiornamento alla normativa UNI 9994-1 rivede le tempistiche di revisioni e collaudi sugli estintori.
Come da tabella sopra riportata per tutti gli estintori a polvere prodotti dopo il 25 luglio 2024 è ora prevista una revisione quinquennale.
Il collaudo, per i nuovi estintori a polvere, ed anche per quelli già in esercizio, viene invece ridotto a 10 anni.
Anche sugli estintori a schiuma ci sono novità.
Questi ora vengono divisi in due categorie:- Estintori a base d’acqua a pressione permanente
- Estintori a base d’acqua a pressione ausiliaria
Oltretutto, la nuova norma li differenzia anche in base alla tipologia di serbatoio, un dato che va ad incidere sulla periodicità di revisioni e collaudi.
Per conoscere le periodicità da rispettare per il proprio estintore sarà sufficiente leggere il manuale di uso e manutenzione che lo accompagna, ricordando che il produttore dell’estintore può anche stabilire, qualora necessario, tempi più stringenti rispetto a quelli della normativa.
Aggiornamento normativa statale e vigente.
Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonchè di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4,4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.